La Voluntary disclosure è un procedimento di “pacificazione fiscale” tra il contribuente e l’amministrazione, a iniziativa del contribuente stesso.
La Voluntary Disclosure consente agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta.
Questa procedura serve a regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all’estero compiute fino al 30 settembre 2014. La procedura prevede l’obbligo di versare le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, mentre le sanzioni godono di significative riduzioni.
Possono accedere alla procedura persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia.
Il contribuente deve presentare istanza all’UCIFI entro 30 settembre 2015, indicando tutti gli investimenti e le attività finanziarie costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Devono essere evidenziate anche movimentazioni, dismissioni, prelievi e utilizzi a qualunque titolo di tali fondi.
Sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, l’Agenzia delle entrate determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi.
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa (inclusi i questionari).
Nei confronti del contribuente che si avvale della voluntary è esclusa la punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA. Esclusa anche l’applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.
Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale.
L’adesione all’accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi black list. Il beneficio è riconosciuto a talune condizioni, primo tra tutti l’obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero.
Il contribuente deve versare le somme richieste dal fisco entro un termine variabile tra i 15 e i 60 giorni, a seconda del tipo di atto notificato dall’Agenzia.
È esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali.
I versamenti potranno avvenire in unica soluzione o in tre rate mensili.
Le Entrate avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti coperti della sanatoria.