In una recente ordinanza della Corte di Cassazione (sezione VI, ordinanza 09/12/2014, n. 25861), gli Ermellini si sono per la prima volta pronunciati sulla fattispecie della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio che penda contemporaneamente a quello riguardante l’annullamento della separazione consensuale omologata tra gli stessi coniugi.

Ecco la massima.

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza del 09/12/2014, n. 25861 (rv. 633391).

“La pendenza di una lite sulla validità dell’accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiudica, in senso tecnico giuridico, l’esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., perché l’eventuale annullamento di quell’accordo determinerebbe il venir meno, con effetto “ex tunc”, di un presupposto indispensabile della pronuncia di divorzio”.

Durante la pendenza dinnanzi la Corte d’Appello di Venezia di un giudizio avente ad oggetto il divorzio di due coniugi, è stato promosso dalla moglie un nuovo giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, per ottenere l’annullamento della separazione consensuale degli stessi coniugi, omologata nel 2007.

La pendenza di un giudizio sulla validità dell’accordo di separazione, separazione che è una conditio sine qua non del divorzio, ha indotto la Corte d’Appello di Venezia a disporre la sospensione, ex. art. 295 c.p.c., del giudizio di divorzio pendente davanti a se.

Il marito ha pertanto presentato ricorso in Cassazione per regolamento di competenza al fine di ottenere la cassazione del  provvedimento di sospensione.

Il marito nel proprio ricorso ha sostenuto che la domanda proposta dalla signora davanti al Tribunale di Vicenza non aveva ad oggetto la validità della separazione, bensì i connessi accordi economici. Ma dall’esame dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Vicenza, espletato dalla Suprema Corte, risultava chiaramente che la moglie aveva impugnato proprio l’accordo di separazione.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso del marito perché infondato, disponendo che la pendenza di un giudizio sulla validità dell’accordo di separazione pregiudica, in senso tecnico-giuridico, l’esito del giudizio di divorzio, atteso che l’eventuale annullamento di quell’accordo comporterebbe il venir meno, ex tunc, del corrispondente presupposto del divorzio.