Anche il reiterato invio di mazzi di fiori può costituire stalking

Gli atti persecutori sono quelle condotte reiterate di molesta intromissione nella vita altrui.

 

Ai sensi dell’art. 612 bis del codice penale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

 

Perché si configuri il reato in esame non deve verificarsi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi un’alterazione del normale equilibrio psico–fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia.

 

In alcuni casi anche nel reiterato invio di mazzi di fiori è stato considerato una condotta assimilabile agli atti persecutori di cui all’art. 612 bis del codice penale.