Sull’assegno ai figli incide anche la convivente!!!

Il Tribunale di Roma nella sentenza 16904/14 ha confermato che ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, un elemento irrinunciabile di valutazione da parte del Tribunale è anche la determinazione dei redditi e del patrimonio della convivente, more uxorio, con il genitore obbligato.

Orbene, il diritto di ogni figlio a veder determinato a carico di entrambi i genitori il suo mantenimento dovutogli per legge non può dirsi soddisfatto dal mero deposito della sola documentazione reddituale dei coniugi in giudizio.

Il Tribunale osserva che è proprio il Codice civile «all’articolo 337-ter ad attribuire al giudice procedente di disporre finanche indagini di polizia tributaria sui redditi, intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare, nella determinazione dell’onere economico da porre a carico dei genitori, il principio di proporzionalità».

Infatti, dalla lettura della citata statuizione si desume che è onere del padre dei minori nonché parte del processo procedere all’indicazione puntuale di una intestazione fittizia di «beni alla convivente, posto che gli oneri di un acquisto, effettuato da quest’ultima, ricadono sul convivente» affinché la sua partecipazione al mantenimento della prole avvenga in base alla sua effettiva ed attuale capacità reddituale, indipendentemente dalla titolarità formale di cespiti patrimoniali.