Il Tribunale di Milano con sentenza del 18 marzo 2015 ha affrontato il delicato tema della connessione fra condotte di violenza morale e fisica da un lato e la pronuncia di addebito dall’altra.
Come noto un comportamento può giustificare la pronuncia di addebito della separazione quando risulti essere stato la causa (o la concausa) della crisi coniugale.
Deve, in sostanza, sussistere un rapporto di causa effetto fra le condotte contestate al coniuge e la cosiddetta rottura dell’affectio maritalis.
Nella pronuncia in questione il Tribunale di Milano ha, molto opportunamente, rilevato qualcosa di più sottile affermando che “il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorchè costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa”.