La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n. 20133/2015, depositata lo scorso 14 maggio che il versamento saltuario e sporadico dell’assegno di mantenimento fa scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art 570 c.p., a tenor del quale “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
Ed ancora “le medesime pene si applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa” (art. 570, comma 2, n. 2).
Orbene, gli obblighi di assistenza familiare non vengono meno con lo scioglimento del matrimonio, né con la disgregazione del nucleo familiare. Gli obblighi di natura economica devono essere adempiuti in maniera puntuale, rispettando sia le prescrizioni temporali che quelle attinenti il quantum.
Non scrimina, la circostanza per la quale le inadempienze siano state sporadiche, estemporanee e legate alle possibilità economiche del momento, proprie del soggetto obbligato.
L’impossibilità economica, nella quale può versare il soggetto obbligato, esclude la configurabilità del reato soltanto se la stessa si protrae per tutto il periodo in cui le inadempienze si protraggono, nel senso che a queste non devono corrispondere introiti, percepiti o meno in maniera regolare, e a condizione che non vi sia colpa dell’obbligato.
Tuttavia, la Suprema Corte, ha già avuto modo di precisare in una sentenza del 2014, la n. 15898 che “in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico, poiché la previsione normativa di cui all’art. 570 c.p. non fa riferimento a singoli o ritardati pagamenti, ma ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale l’agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.
Sul piano oggettivo, in particolare, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che l’obbligato è tenuto a fornire. Ne consegue che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civile, dunque, il Giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare”.