La contumacia, nel diritto e specialmente nel diritto processuale penale e civile, indica la condizione di chi – pur avendo l’onere di costituirsi dinanzi al giudice che esamina un processo che lo riguardi – omette di farlo.
Orbene, la contumacia anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell’obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Taranto, sentenza del 9 febbraio 2015 n. 64, accogliendo la richiesta di una madre – poi sposatasi con un altro uomo da cui ha avuto altri due figli – di raddoppiare il contributo mensile.