Scuola e diritto del genitore separato o divorziato a vigilare sull’istruzione dei figli

In tempo per iniziare con più serenità l’anno scolastico, è stata pubblicata la Circolare nr. 5336/2015 emessa dagli uffici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, al fine di superare un ritardo “culturale” di gran parte del mondo della scuola assolutamente inaccettabile.

Si legge infatti nel testo “va constatato che, nei fatti, ad otto anni dalla approvazione della legge sull’affido condiviso questa (legge) non ha mai trovato una totale e completa applicazione, anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori”.

Ecco dunque che tutti i Dirigenti scolastici sono chiamati a voler “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del Diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non (affidatario) e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi (genitori) l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal POF”.

La medesima circolare ministeriale prevede, nello specifico, alcune “-azioni amministrative – che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità a cui ogni figlio minore di genitori separati ha diritto”.

Esse sono:

  1. a) l’inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene “non collocatario” dello studente interessato.
  2. b) l’individuazione di “modalità alternative” al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell’ipotesi in cui il genitore “non collocatario” risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.
  3. c) l’attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico o diversamente l’utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms od email) per le “comunicazioni scuola famiglia”.
  4. d) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della “pagella” e dei principali documenti – scuola famiglia – da parte di entrambi i genitori (l’allocatario ed il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartecei.

Infine, come buona pratica amministrativa si suggerisce di inserire, nella modulistica da compilare nel corso dell’attività di gestione delle pratiche amministrative e didattiche, laddove sia necessario acquisire l’assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, una specifica dichiarazione “sostitutiva di atto notorio“.

Tale dichiarazione, che costituisce una sorta di “sostituzione di – certificazione- di pubblica fede” è infatti assistita dalla specifica previsione dell’art. 76, del medesimo DPR, che prevede “sanzioni” per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, nei casi previsti dal testo unico (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Orbene, la suddetta Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio richiede il consenso di entrambi i genitori di conseguenza ove una tale dichiarazione risulti poi essere non vera, proprio perché è mancato il consenso dell’altro genitore in danno del dichiarante scatteranno tutta una serie di sanzioni, “ferma restando” a norma di quanto disposto dal precedente art. 75 la “decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

E’ doveroso precisare come l’indicazione, contenuta nella disposizione ministeriale, secondo la quale il tribunale competente – per disporre l’affido congiunto per i figli della coppie non coniugate – sia il Tribunale per i Minorenni, non può che intendersi come una mera svista-errore materiale, posto che per legge, in Italia, l’unico tribunale competente a determinare l’affido di tutti i figli, siano essi nati in costanza di matrimonio o fuori dal matrimonio, debba individuarsi nell’ordinario Tribunale Civile.

Quanto all’ulteriore caso e cioè, quello della lontananza, incapacità od altro impedimento di cui all’art. 317 codice civile è opportuno considerare come, per evitare incomprensioni con l’obbligo gravante su entrambi i genitori di esercizio della responsabilità sul figlio, l’articolo appena richiamato si riferisca, pacificamente, a delle condizioni estreme, che esulino dall’ambito della volontà del genitore : le deroghe all’esercizio dell’onere della responsabilità genitoriale – diverse da una disposizione di “affido esclusivo” – possono infatti essere quelle riferite ad un “impedimento materiale” come è da dire per i casi di grave malattia, emigrazione, navigazione o la missione all’estero od ad un “impedimento giuridico” come quelle riferite allo stato di assenza o all’interdizione.

Solo in questi casi eccezionali, l’esercizio della responsabilità genitoriale sarà ex lege in capo, in via esclusiva e sino al cessare dell’impedimento, al genitore presso il quale il minore si trovi.