Il 15 ottobre 2015 è stata approvata la Legge che sancisce il diritto alla continuità degli affetti da parte dei minori che vivono l’esperienza dell’affido famigliare.
La famiglia che accoglie un bambino in affido, nel caso in cui si presenti una situazione di adottabilità del minore, potrà inoltrare richiesta di adozione del minore grazie al riconoscimento della continuità affettiva stabilita tra loro.
Con la legge 184/1983 i minori che diventavano adottabili, nonostante avessero stabilito relazioni significative con i genitori affidatari, non potevano essere adottati da loro e non potevano mantenere alcun tipo di contatto dopo l’adozione.
L’effetto di questo articolo di legge sulla vita del bambino e delle famiglie affidatarie era devastante perché interrompeva la continuità affettiva consolidata nella famiglia e decretava una ulteriore separazione dalle persone che erano diventate dei sostituti genitoriali.
La legge sulla continuità degli affetti interviene proprio su questo punto permettendo alla famiglia affidataria di inoltrare richiesta di adozione del minore o di mantenere i contatti con il minore stesso nella situazione in cui, invece, venga adottato da un’altra famiglia.
La legge sulla continuità degli affetti stabilisce che quando sia stata verificata l’impossibilità da parte della famiglia d’origine di farsi carico del proprio figlio, il Tribunale dei Minorenni nella fase di valutazione dello stato di adottabilità del minore considera in modo approfondito i legami affettivi e le relazioni che il minore ha instaurato e consolidato con la famiglia affidataria.
Con la legge sul diritto alla continuità degli affetti si umanizza il passaggio dall’affidamento all’adozione che negli ultimi trent’anni è stato per i bambini e per le famiglie adottive fonte di dolore e, in qualche caso, di disperazione.
La continuità degli affetti rappresenta, quindi, un ulteriore passaggio verso la tutela dei diritti dei bambini che vivono la separazione dalla propria famiglia d’origine e il collocamento in un contesto famigliare diverso da quello di nascita e verso il riconoscimento del valore dell’esperienze affettive vissute nella fase dell’affidamento famigliare.