In caso di accordi di separazione consensuale tra i coniugi, le cessioni immobiliari che avvengono tra gli ex non scontano l’imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa e godono, quindi, di uno speciale regime fiscale. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 4144/21.
In base all’articolo 19 della legge 87/1974 tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Per effetto, poi, delle sentenze della Corte costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l’esenzione appena richiamata si estende a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personali compresi gli accordi che contengano il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi dei richiamati accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi onde evitare “spiacevoli” fenomeni elusivi.