Negoziazione Assisitita

La Legge n. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria  risoluzione delle controversie nel processo”.

In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall’introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

La finalità della negoziazione assistita è “risolvere in via amichevole” una controversia civile: si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento di alternative dispute resolution –ADR, volto a veicolare la trattazione di parte delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.

Due sono le ipotesi di negoziazione assistita previste dal nuovo intervento normativo: procedura facoltativa o volontaria e procedura obbligatoria.

Nell’ambito della procedura facoltativa vi sono poi alcune disposizioni specifiche dettate, in tema di famiglia;  si tratta quindi di un’ipotesi tipizzata di negoziazione assistita facoltativa.

Con specifico riferimento al diritto di famiglia, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; Il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari.

Indubbiamente la cooperazione fra lo studio legale e lo studio di psicologia consente un approccio vincente a questo nuovo istituto.

L’attività collegiale dell’avvocato e dello psicologo può aiutare la coppia a comprendere la totalità degli effetti della scelta che sta effettuando.

In questo modo la negoziazione assistita diventa un’occasione di dialogo e di cooperazione.

Un evento inevitabilmente traumatico quale la separazione può così essere vissuto con piena consapevolezza e, in ultima analisi, con minori danni.