Assegno di mantenimento: perde l’assegno di mantenimento il figlio maggiorenne fuoricorso all’Università.

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.
In sede di separazione – divorzio il genitore che aveva dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università, dalla quale gli stessi non avevano saputo trarre profitto, può ritenere utile agire per ottenere la riduzione o l’annullamento del obbligo del mantenimento.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 1858/2016.