La Corte d’Appello di Roma (Appello Roma, sez. pers. e fam. – min., 17 ottobre 2022 n. 6438 ) è tornata ad esaminare la natura dell’assegno divorzile. Per i giudici romani tale assegno ha natura sia assistenziale, sia perequativo-compensativa (riferimento normativo: art. 5 L. n. 898/1970).
La funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia.

L’assegno non deve in alcun modo determinare un disincentivo all’impegno lavorativo dell’avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio presuppone, quindi, che l’ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Il Giudice del merito cui venga rivolta la domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l’impossibilità dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. L’assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.