Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 8097/15 del 21 aprile 2015.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, applicando i principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 dell’11 giugno 2014, ha emesso una sentenza storica!
Con tale sentenza si riconosce, per la prima volta ed in assenza di una normativa ad hoc, la legittimità della permanenza del vincolo matrimoniale tra due coniugi “divenuti dello stesso sesso” ed intenzionati a proseguire la loro unione.
La Suprema Corte si è definitivamente pronunciata sul caso della coppia di coniugi emiliani che, dopo il cambio di sesso effettuato dal marito nel 2009, si era opposta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio annotata nel registro del Comune di Bologna.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla coppia, ha evidenziato che “la conservazione dello statuto dei diritti e dei doveri propri del modello matrimoniale” è tale “fino a quando il legislatore non consenta” ai coniugi “di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi”. Chi cambia sesso conserva diritti e doveri conseguenti al “vincolo matrimoniale legittimamente contratto”.
Gli Ermellini hanno dichiarato “illegittima l’annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio apposta a margine dell’atto di matrimonio delle ricorrenti e le successive annotazioni“, e ne hanno disposto la “cancellazione”.
Il verdetto però non determina “l’estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive“. Su questo punto bisognerà attendere che il Parlamento affronti questi casi.