Quando tra due coniugi, a causa dei continui litigi, la convivenza diventa insopportabile, spesso il desiderio è quello di andar via da casa.
Questa scelta spesso viene compiuta da chi non ha un titolo sulla casa familiare (come la proprietà o un contratto di locazione o di comodato), comportando numerosi rischi.
Ma cosa accade quando a non tollerare più la convivenza sia, invece, il coniuge proprietario della casa familiare?
Di fronte a situazioni di forte crisi, egli può ritenersi autorizzato a cambiare le serrature per impedire al coniuge di rientrare in casa? La risposta è negativa: si tratta di un comportamento arbitrario e con precise conseguenze sia sul piano civile che penale.
Fino a quando il giudice non abbia emesso un provvedimento di separazione con cui autorizzi i coniugi a vivere separatamente e assegni a uno dei due la casa familiare, il proprietario dell’immobile non ha alcun diritto di cambiare la serratura di ingresso; infatti, ciascun coniuge ha un preciso diritto, garantito dalla Costituzione, a godere della casa, indipendentemente dalla titolarità di essa, fino a quando non intervenga la pronuncia del giudice.
Ma quali possono essere le conseguenze, sul piano giuridico, della scelta di un coniuge di cambiare la serratura di casa?
Innanzitutto, l’altro potrà rivolgersi al giudice per riottenere, attraverso una specifica azione la cosiddetta “azione di reintegrazione”, ciò non potrà avvenire quando, ad esempio, nel procedimento di separazione vi sia stata l’assegnazione alla moglie e ai figli della casa familiare di proprietà del marito.
Ma non è tutto: il coniuge cui sia stato impedito l’accesso alla casa familiare potrà chiedere anche il risarcimento per il conseguente danno riportato (si pensi alla necessità di trovare una nuova e adeguata soluzione abitativa). Sul punto si è di recente pronunciato il Tribunale di Pisa che ha condannato una moglie a versare al marito 3.700 euro per il danno non patrimoniale provocatogli per aver sostituito la serratura di casa, approfittando della sua assenza (Trib Pisa, sent. n. 273 del 13.3.13.).
Cambiare arbitrariamente la serratura di casa espone anche a conseguenze sul piano penale. E’ opportuno tener presente come ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, vi rientrano tutti i mezzi idonei a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione dell’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a far tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà. Nella fattispecie in esame anche il cambio di una serratura che impedisca l’accesso alla casa integra la suddetta ipotesi delittuosa.