L’emergenza Corona virus ha imposto, tra le atre cose, la chiusura temporanea degli esercizi commerciali deputati allo svolgimento di attività definite come non “essenziali”.
Ovviamente tali provvedimenti hanno comportato drastici decrementi nelle disponibilità economiche di molti italiani.
È oltremodo ragionevole prevedere che molti genitori separati, commercianti, partite Iva, lavoratori di vario genere, riscontreranno nei mesi a venire, difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento, quale contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore del coniuge.
Sul punto bisogna evidenziare come il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determini conseguenze sia dal punto di vista civile, legittimando azioni esecutive di recupero del credito, sia sotto il profilo penale, rischiando di esser perseguiti per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.
Di contro, ad oggi, non è ancora stato realizzato alcuno specifico intervento finalizzato a regolamentare la questione.
Per provare ad inquadrare la fattispecie si può fare appello all’istituto giuridico dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, disciplinata dagli articoli 1256/1258 del Codice Civile. Ovviamente l’eventuale difficoltà della parte nel corrispondere in tutto o in parte l’assegno di mantenimento potrà derivare esclusivamente da un’impossibilità oggettiva ad effettuare la prestazione in sé e per sé considerata proprio a causa del lockdown lavorativo imposto dal Governo.
Dunque l’attività impedente non deve poter essere strettamente collegabile ad azioni o omissioni dirette o indirette del singolo, quanto piuttosto a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili.
Tali situazioni possono essere ritenute legittimanti una richiesta quantomeno di riduzione dell’importo economico da dover corrispondere all’altro coniuge e/o ai figli.
Ovviamente situazioni quali quella delineata in cui confliggono diritti oggettivamente meritevoli di tutela, rendono oltremodo auspicabili soluzioni alternative alla vertenza giudiziale.
Sarà oltremodo necessario il contributo dei professionisti che dovranno indicare alle parti soluzioni alternative, quali accordi stragiudiziali, magari all’esito di procedure di negoziazione o mediazione.
Ma naturalmente non si può demandare al solo buon senso delle parti la soluzione di vicende così complesse, sia per le oggettive problematiche materiali sia per il carico emotivo che esse comportano.
Sarà pertanto auspicabile un intervento legislativo idoneo a fronteggiare questa emergenza.
Si potrebbero adottare ad esempio misure dal carattere assistenziale, magari istituendo un fondo di garanzia.