Con il decreto legge approvato ieri pomeriggio il Governo rivede in maniera un po’ più sistematica le sanzioni a presidio dei più significativi obblighi di condotta imposti dall’emergenza sanitaria. E lo fa abbandonando un controverso binario penale per puntare in maniera più decisa su quello amministrativo. Così, la bozza di decreto legge introduce una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 400 euro e un massimo di 3.000 euro che andrà a colpire, non appena il testo sarà entrata in vigore una pluralità di comportamenti. Tra questi, come ovvio, cruciale la limitazione della circolazione delle persone, con l’ormai canonica eccezione rappresentata dagli spostamenti individuali per ragioni di necessità o lavoro. Esclusa espressamente l’applicazione di quello che sinora era stato il perno penale dei divieti, l’articolo 650 del Codice.
In caso di violazione del divieto di circolazione commessa con un veicolo, la multa non sarà accompagnata dal fermo del mezzo, ma sarà aumentata di un terzo.
La bozza di decreto, che abroga quello precedente del 23 febbraio, il n. 6, poi convertito in legge, e l’articolo 35 del decreto legge n. 9, prende atto delle difficoltà applicative dell’articolo 650 sull’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Quest’ultimo prevede infatti di punire i trasgressori, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Importo quest’ultimo dimezzato in caso di pagamento per oblazione con cancellazione della rilevanza penale della condotta. Troppo poco e troppo complesso per il Governo. E non solo, visto che in questi giorni alcune Procure, la prima Milano, ma poi anche Genova, avevano pensato di fare ricorso ad altre disposizioni come l’articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie per escludere almeno la possibilità dell’oblazione, conservando invece il profilo penale della violazione.
Ora, invece, la svolta è tutta sull’amministrativo, considerato forse più gestibile, anche per la possibilità di pagamento immediato. Il penale contravvenzionale è espressamente escluso. Resta invece la possibilità di punire a titolo di delitto le condotte più gravi, e il decreto ne evidenza una, quella di circola, malgrado la positività al virus, infrangendo l’obbligo di quarantena. In questo caso, la pena può andare da un minimo di 1 ano a un massimo di 5 anni. rappresentata dagli spostamenti individuali per ragioni di necessità e/o lavoro. Esclusa espressamente l’applicazione di quello che sinora era stato il perno penale dei divieti, l’articolo 650 del Codice.
In caso di violazione del divieto di circolazione commessa con un veicolo, la multa non sarà accompagnata dal fermo del mezzo, ma sarà aumentata di un terzo.
La bozza di decreto, che abroga quello precedente del 23 febbraio, il n. 6, poi convertito in legge, e l’articolo 35 del decreto legge n. 9, prende atto delle difficoltà applicative dell’articolo 650 sull’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Quest’ultimo prevede infatti di punire i trasgressori, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Importo quest’ultimo dimezzato in caso di pagamento per oblazione con cancellazione della rilevanza penale della condotta. Troppo poco e troppo complesso per il Governo. E non solo, visto che in questi giorni alcune Procure, la prima Milano, ma poi anche Genova, avevano pensato di fare ricorso ad altre disposizioni come l’articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie per escludere almeno la possibilità dell’oblazione, conservando invece il profilo penale della violazione.
Ora, invece, la svolta è tutta sull’amministrativo, considerato forse più gestibile, anche per la possibilità di pagamento immediato. Il penale contravvenzionale è espressamente escluso. Resta invece la possibilità di punire a titolo di delitto le condotte più gravi, e il decreto ne evidenza una, quella di chi circola, malgrado la positività al virus, infrangendo l’obbligo di quarantena. In questo caso, la pena può andare da un minimo di 1 ano a un massimo di 5 anni.