Corte di Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16.2.2015, n. 6682

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – stato di bisogno – l’obbligo del genitore sussiste anche quando vi è l’assistenza economica di terzi

Un padre condannato ai sensi dell’art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi inerenti la sua qualità di coniuge e padre, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ricorreva per Cassazione sostenendo che, nella specie, la prole non si sarebbe trovata nello stato di bisogno, presupposto necessario per l’applicazione della norma incriminatrice contestata, in quanto il reddito percepito dal coniuge sarebbe stato sempre sufficiente al sostentamento anche dei due minori, aggiungendo che al loro mantenimento provvedevano pure i nonni.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la sussistenza del presupposto dello stato di bisogno per i figli minori, nonostante il contributo economico dei nonni, in quanto in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi”.