COVID 19: CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E RINVIO DELLE RATE

Da settimane assistiamo al crescere di una situazione di profonda crisi economica che accompagna, in modo esponenziale, l’emergenza sanitaria connessa al Codiv 19.

L’emergenza Covid-19 ha costretto privati cittadini ed imprenditori a fare i conti con situazioni economiche non sostenibili.

Il  Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza di un padre di famiglia (un operaio che aveva accumulato un ingente debito) che nel corso della procedura di omologa, dopo aver ottenuto il benestare al Piano da parte dell’Organismo di composizione della crisi (Occ), aveva chiesto il differimento al 1° ottobre del pagamento delle rate a causa della messa in cassa integrazione.

Per il Giudice delegato a giustificare il rinvio è l’articolo 91 del Dl “Cura Italia” che detta una serie di disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento”. E che seppure “riferito a vicende contrattuali e non a vicende caratterizzate da profili procedurali in senso ampio come il caso del piano del consumatore, può essere considerata norma di carattere generale per la interpretazione delle conseguenze dell’attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus”.

Per il Tribunale, il Dl “Cura Italia” ha messo “nelle mani del giudice” uno “strumento per valutare l’istanza di differimento del termine da cui iniziare a far decorrere l’adempimento delle obbligazioni assunte con il piano del consumatore”. In questo senso, prosegue la decisione, “depongono anche una serie di altre disposizioni come, ad esempio, le norme sulla proroga fino al 30 settembre 2020, dei contratti di finanziamento; la moratoria, sempre fino al 30 settembre 2020, delle rate in scadenza dei mutui, prestiti, leasing; inoltre, con riferimento ai crediti erariali, e precisamente per carichi iscritti a ruolo, le norme che prevedono la sospensione dei pagamenti e la sospensione dell’attività di riscossione, ivi compresi gli atti esecutivi e cautelari”.

La decisione ricorda che il Tribunale è chiamato, in sede di omologa, ad una valutazione circa la meritevolezza del consumatore e la fattibilità del piano. “È di tutta evidenza – si legge – che tal valutazione non può che essere effettuata dal Tribunale anche nella sede in cui è chiamato a decidere sulla istanza del debitore per ottenere la modifica del piano ex art, 13, comma IV ter”. Ed in questo caso, conclude, “è chiaro che di meritevolezza nella fase della esecuzione del piano deve parlarsi, nel senso della non imputabilità al debitore della causa che non rende possibile l’esatto adempimento”. Del resto, “appare evidente che solo l’accoglimento della istanza renderebbe ancora fattibile il piano che altrimenti se si richiedesse l’immediato adempimento non sarebbe più fattibile per mancanza di uno dei presupposti (lo stipendio mensile non congruo rispetto alla proposta visto la messa in cassa integrazione del proponente che è ridotto almeno fino alla data del 1° ottobre 2020)”.

Si tratta di un provvedimento di assoluta rilievanza poiché è la prima decisione sul tema della impossibilità sopravvenuta ad adempiere a causa del Covid-19