Ricorrendo determinate e specifiche circostanze i coniugi possono presentare una dichiarazione dei redditi congiunta.
Presa questa decisione, i coniugi devono però accettare il rischio che, in caso di sopravvenuta separazione, si trovino costretti a pagare le sanzioni relative a una cartella di pagamento notificata esclusivamente all’ex coniuge.
Questo principio è stato ribadito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza numero 13733 del 6 luglio 2016.
La Cassazione ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia ormai concorde nell’affermare che la dichiarazione dei redditi congiunta rappresenta una facoltà che i coniugi non separati possono esercitare in piena libertà.
Se quindi si sceglie di optare per essa, i soggetti interessati devono accettare tutte le conseguenze che connotano per legge questo regime, a prescindere dalle ipotetiche successive sorti del matrimonio.
Di conseguenza, il venir meno della convivenza matrimoniale per separazione personale di moglie e marito successivamente alla presentazione della dichiarazione congiunta non inficia la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta e degli accessori iscritti a ruolo a nome di uno solo di essi a seguito di accertamento.
La Corte di Cassazione, infine, fuga anche qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale, affermando che la mancata impugnazione da parte di un coniuge dell’avviso di accertamento notificatogli non rende l’obbligazione tributaria definitiva anche nei confronti dell’ex: entrambi, infatti, hanno la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora che sono loro diretti e far valere tutte le possibili ragioni di contestazione della pretesa tributaria.