Divorzio all’estero, sì alla domanda dell’assegno in Italia!

La Corte di cassazione, con la sentenza 1° febbraio 2016 n. 1863, respingendo il ricorso di un ex marito ha stabilito che il coniuge più debole può chiedere l’assegno di mantenimento al giudice italiano dopo che un giudice di uno Stato estero ne abbia dichiarato il divorzio.
Nel caso de quo la Corte di cassazione attraverso la suddetta sentenza si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro la decisione con cui la Corte di appello di Firenze aveva accordato all’ex moglie un assegno di mantenimento, all’esito di un autonomo procedimento, successivo a quello di scioglimento del matrimonio svoltosi nella Repubblica Ceca.
Con il primo motivo di ricorso l’uomo lamentava la falsa applicazione degli articoli 5 e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. L’uomo riteneva che la donna non potesse avviare in Italia un procedimento autonomo rispetto a quello di divorzio, avente ad oggetto l’assegno (tra l’altro, ella aveva già presentato una richiesta di assegno in sede di procedimento di divorzio dinanzi a un giudice ceco, ma tale domanda non era stata ritenuta proponibile in quella sede, prevedendo la legislazione ceca la possibilità di proporre un separato giudizio per le questioni di carattere economico).
Con il secondo motivo di ricorso, l’ex marito rilevava inoltre che, poiché ai sensi dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), la sentenza di divorzio pronunciata nella Repubblica Ceca doveva essere riconosciuta automaticamente in Italia, in sostanza doveva essere equiparata ad una decisione italiana e, pertanto, assoggettata alle medesime preclusioni processuali che impediscono l’accertamento del diritto all’assegno divorzile.
La Corte ha osservato infine come il riferimento al regime del riconoscimento automatico di cui al regolamento n. 2201/2003 corrobori questa interpretazione: esso comporta la ricezione nel nostro ordinamento del contenuto specifico della decisione ceca, che si è limitata ad accertare le condizioni per lo scioglimento del matrimonio ed a pronunciarlo, lasciando aperta la possibilità di far valere le pretese economiche in un separato procedimento.