In un procedimento di separazione personale, l’esistenza di un mandato a condurre trattative stragiudiziali con il coniuge può essere desunto anche in via presuntiva, qualora l’incarico conferito per iscritto preveda esclusivamente l’introduzione del giudizio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sentenza 9237/2015, confermando la condanna della moglie a pagare il legale anche per tali attività extra.