E’ trascrivibile in Italia l’adozione del figlio di due padri degli USA

Il figlio di una coppia omosessuale adottato all’estero può essere registrato nell’anagrafe italiana insieme ai due papà. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, per la complessità anche giuridica della questione affrontata, si è espressa ieri a Sezoni Unite (sentenza 9006/21, pres. Pietro Curzio, estensore Maria Acierno). Il caso era sorto dopo che un sindaco /ufficiale civile della Lombardia si era rifiutato di trascrivere l’atto opponendo la competenza del Tribunale dei Minori (per un procedimento di «adozione internazionale»). La Corte d’appello, competente anche secondo le Sezioni Unite, aveva però ordinato la trascrizione, innescando l’ulteriore ricorso sostenuto peraltro anche dall’Avvocatura dello Stato.

Il bimbo, ovviamente protetto nelle sue generalità, era stato adottato da padre americano e da padre italiano con doppia cittadinanza al termine di uno scrupoloso controllo della Surrogate’s Court di New York, compresa un’audizione in contraddittorio con i genitori biologici. Per l’amministrazione americana si trattava di un’adozione piena estesa a tutti e due i partner, detta anche «legittimante», e per i giudici italiani non può essere un «elemento ostativo all’adozione» il fatto che «il nucleo familiare sia omogenitoriale», una volta escluso l’accordo di maternità surrogata o peggio ancora a risvolto economico. Del resto questo effetto, argomenta la Corte, si produce anche quando un coniuge abbandona la procedura di adozione in corso, che si perfezionerà poi con il solo superstite.

Nel giugno 2017 la Corte d’Appello di Milano aveva quindi delibato il riconoscimento dell’adozione del figlio che oggi è un teenager. In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che il provvedimento di adozione estero «non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici ma anche sugli esiti di indagine relativa all’idoneità della coppia adottante». Quindi il controllo giurisdizionale ab origine non si è «limitato al riscontro del consenso dei genitori del minore, ma ha avuto carattere complessivo e sostanziale, investendo tutte le parti del giudizio». Per la Cassazione, se in casi del genere emerge con obiettività probatoria che la scelta «di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottandi» o che il consenso prestato sia la conseguenza di un «accordo vietato e sanzionato penalmente dal nostro diritto interno» deve essere valutata non solo tutta la documentazione formale ma anche «le modalità di produzione» dell’adozione. La Cassazione infine ricorda che sulla scia dei verdetti comunitari e delle regole internazionali, la Consulta ha più volte «sollecitato il legislatore ad ampliare le condizioni di accesso all’adozione legittimante», dato che dagli anni ’90 ci sono «richieste di costituzione di status genitoriali adottivi da parte di soggetti diversi dalle coppie coniugate eterosessuali».