Il minore molesta la compagna di scuola con whatsapp?i genitori hanno delle precise responsabilità

Educare i figli significa anche, oggigiorno, insegnare loro un corretto utilizzo dei mezzi tecnologici. Nell’era dei social i genitori devono  porre in essere una vigilanza costante ed attiva per evitare che i minori danneggino se stessi o altri. Lo ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta con sentenza dell’8 ottobre 2019.

La vicenda
La pronuncia decide un procedimento nei confronti di un minorenne che, per futili e abbietti motivi, e in concorso con altri minori, attraverso condotte reiterate ed utilizzando il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp, molesta una coetanea, tanto da cagionare in lei un grave e duraturo stato di ansia e di paura, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita per il timore fondato di vedere compromessa la propria incolumità e quella dei propri cari.

Il ragazzo, ascoltato dal giudice durante il processo, si mostra dispiaciuto e pentito per quanto commesso, e riporta alcune notizie del proprio vissuto, quale quella di non aver mai conosciuto il proprio padre e di avere un buon rapporto con la madre che, a sua volta ascoltata, dimostra di essere consapevole della gravità della condotta del figlio e di capire l’importanza del dovere di educare e vigilare sul ragazzo.

Il Tribunale, pur dando atto della progressiva diffusione degli strumenti telematici nella comunicazione tra i giovani, rileva, nel contempo, i pericoli che possono derivare dal loro improprio utilizzo. Ammette, pertanto, che l’utilizzo di tali strumenti costituisca esercizio del diritto di libertà, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee. In particolare, ribadisce che il diritto all’informazione e alla comunicazione costituisce un interesse fondamentale della persona umana; tale libertà, a livello sovranazionale, è tutelata dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Questo diritto, però, trova un limite nella tutela della dignità della persona, in particolare se questa è minore di età.

I minori, infatti, sono soggetti deboli, e in quanto tali necessitano di una speciale tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione (si veda Cassazione. 19069 del 5 settembre 2006). In tale bilanciamento di valori, tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei minori, fondamentale è il ruolo educativo dei genitori.

La decisione
Il Tribunale sottolinea che fatti come quelli illustrati nel caso esaminato sono indice di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. Come evidenziato da altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Teramo, 16 gennaio 2012), «il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo, fortemente relazionale e divulgativo, possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori».

Il Tribunale, pertanto, conclude disponendo che sia compiuta un’attività di monitoraggio sul minorenne da parte del servizio sociale territorialmente competente, e anche di supporto alla madre del ragazzo per verificare le sue capacità educative e di vigilanza, prevedendo l’obbligo dei servizi incaricati di effettuare una relazione nell’arco dei successivi cinque mesi, salvo motivi di urgenza.

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