La chiusura forzata connessa alla pandemia ha inevitabilmente acuito i contrasti fra genitori separati sulla gestione dei figli.
La stretta governativa sugli spostamenti, man mano rafforzata per contenere l’epidemia, costringe i giudici a bilanciare i diritti del minore alla bigenitorialità e alla salute. In affanno anche gli avvocati: i genitori collocatari chiedono la sospensione degli incontri dell’altro genitore con i figli, mentre i genitori non collocatari continuano a pretendere un regime “normale”.
Situazione complessa, atteso che il diniego immotivato ai contatti con il genitore non convivente può costare una denuncia per inottemperanza dei provvedimenti giudiziari. Al contempo sussiste inequivocabilmente il diritto/dovere di preservare la salute.
In questo quadro, per tutelare le diverse esigenze, i tribunali e la legge si stanno orientando per sostituire gli incontri di persona con contatti “da remoto”.
Tra i primi a pronunciarsi è stato il Tribunale di Milano con il decreto dell’11 marzo 2020, che ha autorizzato le visite ai figli perché rientrano tra le situazioni di necessità previste dal Dpcm dell’8 marzo, che aveva limitato gli spostamenti in Lombardia e in 14 province.
Altrove, però, i giudici iniziano a pronunciarsi in senso diverso: sospensione degli incontri protetti (Tribunale di Matera, 12 marzo 2020), sostituiti da video call o collegamenti Skype con il genitore non convivente (Corte di appello di Lecce, 20 marzo 2020).
Un ulteriore paletto è stato fissato dal Dpcm del 22 marzo, che ha bloccato gli spostamenti tra Comuni diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o ragioni di salute. È il lockdown, confermato dal Dpcm del 10 aprile 2020, che consolida il trend giurisprudenziale della prevalenza del benessere fisico dei minori.
Così, sono numerosi i provvedimenti che reputano necessario interrompere gli incontri: il diritto di visita potrà però essere esercitato da remoto con videochiamate o Skype (Corte d’appello di Bari e Tribunale di Napoli, 26 marzo 2020).
Attenzione, però: sono soluzioni da adottare solo se non sia possibile incontrare i figli in sicurezza. Tanto che le Faq pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri ammettono gli spostamenti dei genitori separati da un Comune all’altro per incontrare o prelevare i figli, purché si scelga il tragitto più breve e si osservino le regole sanitarie.
I giudici si sono pronunciati anche in casi in cui la situazione familiare è complessa, tanto che le visite vengono mediate dagli assistenti sociali. Il Tribunale di Terni (30 marzo 2020) ha autorizzato la frequentazione protetta padre-figli tramite Skype o Whatsapp con l’assistenza da remoto degli operatori dei servizi sociali. Mentre, sul fronte opposto, il Tribunale di Busto Arsizio (3 aprile 2020) ha chiesto ai servizi sociali di spiegare la scelta di sostituire gli incontri di persona padre-figli con videochiamate, affermando che la decisione non può discendere solo da ragioni di «opportunità» ma solo da preclusioni normative.
Aggiusta il tiro l’ok del Senato all’emendamento al decreto legge 18/2020 (Cura Italia, ora all’esame della Camera), che innesta all’articolo 83 il comma 7-bis: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro (…) disposti con provvedimento giudiziale sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato (…). Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi».
Si rafforza, quindi, anche qui, la logica prospettata in tempi non sospetti dal Tribunale di Perugia (24 settembre 2019) che non precluse l’affido condiviso di una minore il cui papà viveva fuori nazione: il digitale avrebbe salvato il legame. Risorsa allora preziosa e oggi vitale.
Gli incontri virtuali non sostituiscono un abbraccio, ma il digitale è rimedio di estrema utilità in un momento in cui i genitori sono chiamati a mantenere vivo il dialogo senza ostacolarsi. In caso contrario, non resta che rimettere al giudice una decisione provvisoria (Tribunale di Trento, 6 aprile 2020) che fronteggi l’emergenza impattando il meno possibile sul precario equilibrio delle famiglie e lasciando l’uscio aperto, ad allarme rientrato, alla riespansione degli incontri genitori-figli, sempre che non si decida una rimodulazione permanente delle visite.