Da domani 1° aprile 2020 anche i professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno presentare richiesta dell’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.
Il sostegno si differenzia dalle altre forme di indennità previste dal Dl poiché fissa, in questo caso anche dei precisi limiti di reddito al disopra dei quali il bonus è precluso. l’indennità spetta infatti ai soli professionisti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2018:
– un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
– un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria e abbiano subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
Le domande possono essere presentate – entro il 30 aprile 2020 – solo dagli iscritti che risultano in regola con gli obblighi contributivi 2019 che non hanno inoltrato per il medesimo motivo ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria. Il sostegno non spetta altresì ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza.
L’utente che farà richiesta della indennità dovrà autocertificare il possesso dei requisiti; nella singola istanza dovrà essere indicato l’Iban del conto corrente del professionista per l’accreditamento dell’importo legato al beneficio e la copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Va puntualizzato che il reddito a cui fare riferimento per definire la spettanza o meno del bonus è riferito al periodo d’imposta 2018 (e non al 2019 ancora da chiudere) e attiene al “reddito complessivo” (articolo 8 del Tuir) che comprende anche gli altri redditi avente diversa natura rispetto a quelli professionali.
Infine il decreto dice chiaramente che bisogna aver adempiuto ai soli obblighi contributivi previsti con riferimento allanno 2019, lasciando implicitamente intendere che eventuali inadempienze relative a annualità precedenti potrebbero essere tollerate.