La madre che dà in comodato al figlio una casa, affinché costui possa metter su famiglia, non può pretenderla indietro dopo che i rapporti si sono deteriorati appigliandosi all’ipotesi di contratto “precario” prevista dall’art. 1810 c.c.; infatti, se l’immobile è adibito a un uso determinato, il contratto rientra nell’ipotesi di comodato ordinario, il cui termine finale coincide con il venir meno delle esigenze alle quali il bene oggetto del negozio risponde, se non è diversamente stabilito dalle parti un termine ad hoc.
Lo ha disposto il Tribunale di Fermo, sentenza 34/2016, pubblicata dalla sezione civile che ha ritenuto fondata l’istanza di parte resistente, ovverosia del figlio dell’attrice, donna dal cospicuo patrimonio in quanto proprietaria di diversi immobili ottenuti a seguito di sentenza di divorzio. A ciò si aggiunga che ne caso de quo l’attrice non è riuscita a fornire la prova di un “urgente e imprevisto bisogno“, serio e ritualmente documentabile (quindi non astratto), tale da giustificare, ex art. 1809 c.c., la restituzione dell’appartamento.