La casa data al figlio per metter su famiglia non torna ai genitori!

La madre che dà in comodato al figlio una casa, affinché costui possa metter su famiglia, non può pretenderla indietro dopo che i rapporti si sono deteriorati appigliandosi all’ipotesi di contratto “precario” prevista dall’art. 1810 c.c.; infatti, se l’immobile è adibito a un uso determinato, il contratto rientra nell’ipotesi di comodato ordinario, il cui termine finale coincide con il venir meno delle esigenze alle quali il bene oggetto del negozio risponde, se non è diversamente stabilito dalle parti un termine ad hoc.

Lo ha disposto il Tribunale di Fermo, sentenza 34/2016, pubblicata dalla sezione civile che ha ritenuto fondata l’istanza di parte resistente, ovverosia del figlio dell’attrice, donna dal cospicuo patrimonio in quanto proprietaria di diversi immobili ottenuti a seguito di sentenza di divorzio. A ciò si aggiunga che ne caso de quo l’attrice non è riuscita a fornire la prova di un “urgente e imprevisto bisogno“, serio e ritualmente documentabile (quindi non astratto), tale da giustificare, ex art. 1809 c.c., la restituzione dell’appartamento.