Un’estate passata insieme al coniuge separato non blocca il decorso dei termini per ottenere il divorzio. È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 23 giugno 2015.
Le parti in lite si erano separate consensualmente nel luglio 2008. Nell’ottobre 2011, il marito ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quest’ultima si è opposta all’accoglimento della domanda, eccependo che il ricorrente era tornato ad abitare con lei dal giugno al settembre 2011 e quindi si era ricostituita “l’unione materiale e spirituale della coppia”.
Nel respingere l’eccezione, il collegio nisseno ricorda che, in base all’articolo 3 della legge 898/1970, per la pronuncia di divorzio è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. Invece nel caso esaminato, era stato accertato che le parti avevano ripreso la convivenza nei soli mesi estivi del 2011.
Inoltre, lo stato di separazione viene meno – prosegue la motivazione, richiamando la sentenza 1227/2000 della Cassazione – se tra le parti si è «ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali», situazione che non ricorre quando il riavvicinamento presenta «caratteri di temporaneità e occasionalità».