Una recente sentenza della Cassazione offre lo spunto per affrontare il delicatissimo tema dell’ascolto del minore.
Ecco la massima.
Corte di Cassazione; sezione prima civile; sentenza 19 gennaio 2015, n. 752; Pres. FORTE; Est. GIANCOLA. P.M. (CAPASSO). Conferma App. Roma 10 settembre 2009.
«In tema di audizione del minore infradodicenne, il riscontro della sua capacità di discernimento in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità, quale necessario presupposto, è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo, d’indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell’audizione. Ne consegue che tale capacità non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia, di per sé solo, univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi, in genere, ricorrente, anche considerati temi e funzione dell’audizione, quando si tratti di minori, per età, soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l’oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente»
Nell’ambito di un procedimento intrapreso dalla nonna materna, successivamente al decesso della figlia, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di visita della nipote (osteggiato dal genero), la minore, sebbene in un momento di persistente e assai dolorosa rielaborazione del gravissimo lutto costituito dalla perdita della madre in così tenera età, aveva manifestato, in più riprese la volontà di non voler rivedere la nonna materna, riferendo di provare dolore al solo pensiero di sentirla telefonicamente.
Con pronuncia confermata dalla Corte di appello, il Tribunale per i minorenni aveva rigettato il ricorso della nonna, apprezzando e tutelando la prospettiva della minore, che era dotata della capacità di discernimento necessaria a far ritenere attendibili le sue dichiarazioni, il cui contenuto non palesava forzature o suggestioni che la avessero indotta a riferire una volontà diversa da quella interiormente provata.
L’ascendente ha impugnato la sentenza di merito per violazione dell’art. 155-sexies cod. civ. e della Convenzione di New York del 1989, sul rilievo che l’audizione della minore infradodicenne avrebbe dovuto essere preceduta da un’indagine (quale, eventualmente, una c.t.u.) sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, che non poteva trovare riscontro nella tenera età avuta all’epoca dell’ascolto (8 anni e tre mesi).
La Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso della nonna, affermando il principio di diritto in base al quale il riscontro della capacità di discernimento del minore infradodicenne, quale presupposto necessario per la sua audizione, non necessita di specifico accertamento positivo di natura specialistica e non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, ben potendosi presumersi ricorrente, di contro, nell’ipotesi di minore di età soggetto ad obblighi scolastici.
In altre occasioni, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che, nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto la sottrazione internazionale di minori, non aveva proceduto all’audizione del minore, valutando la sua tenerissima età (appena tre anni e cinque mesi) ed il suo grado di maturità (Cass. 28 gennaio 2014, n. 1807, est. Dogliotti), ovvero sulla base di una valutazione, ancorata ad un dato oggettivo come quello costituito dalla tenera età, circa l’insussistenza di una apprezzabile capacità di discernimento (Cass. 14 febbraio 2014, n. 3540, est. Campanile. Nella specie, il figlio della coppia aveva cinque anni).