Una recente sentenza della Cassazione, n.3810 del 25 febbraio 2015, ha ritenuto il comportamento di un madre, che ostacolava il diritto di visita dei figli, passibile di sanzione amministrativa.
Nello specifico , in primo grado, Il Tribunale di Messina, aveva disposto l’affido condiviso delle minori con collocamento presso la madre, ammonendo però, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., entrambe le parti ad agevolare e a non ostacolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore.
La madre ricorreva in appello per richiedere l’affido esclusivo.
In tale Giudizio si appurava che la madre, nonostante l’ammonimento del Giudice, aveva impedito al padre di vedere le figlie se non alla sua presenza, non rispettando quanto stabilito in sentenza di primo Grado.
La Corte D’Appello, pertanto, rendendosi conto che l’ammonimento di cui all’art. 709 ter c.p.c., si era rivelato inefficace, inaspriva le misure sanzionatorie nei confronti della madre condannandola altresì al pagamento di una sanzione amministrativa in qualità di risarcimento del danno richiesto dal marito.
Sulla sentenza di appello, la donna ricorreva in Cassazione, lamentando anche la violazione di norme processuali di acquisizione delle prove nei procedimenti camerali contenziosi, motivi tutti ritenuti inammissibili dalla Corte, in quanto generici e non riferiti a specifici capi della sentenza impugnata.
Le censure mosse dalla ricorrente, sono state ritenute dalla Suprema Corte non pertinenti in quanto afferenti alle ipotesi di cui ai nr. 1,2 e 3 dell’art. 709 ter c. 2 c.p.c. e non già all’ipotesi di cui al n. 4.
La Cassazione ha precisato che la misura dell’ammonimento, priva dei caratteri della decisorietà e definitività, non è ricorribile per Cassazione al contrario dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, che, invece, è caratterizzata da questi due aspetti.
Ostacolare il rapporto tra i figli ed un genitore quindi non è solo un comportamento sbagliato a livello etico – morale, ma è anche sanzionabile da parte della legge.