Una delle innovazioni introdotte dal testo del decreto legislativo sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro è quella che all’articolo 25 ha escluso dall’applicazione transitoria per il 2015 alcune disposizioni quali quelle riservate ai liberi professionisti (articoli da 7 al 12) o alcune dedicate ai genitori adottivi o affidatari (articoli 6, 11 e 21 bis in materia di lavoro notturno), o al telelavoro (articolo 22), valide senza limitazioni di tempo.
Alla base del nuovo provvedimento c’è la volontà di aggiornare, revisionare ed estendere le misure per la tutela della maternità nonché le tutele finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la genitorialità.
La tecnica legislativa scelta consta di interventi precisi e mirati su alcune norme del Testo unico sulla maternità, il D.lgs 151/2001, attraverso i quali sono state colmate alcune lacune della disciplina (soprattutto in materia di congedo di paternità), e contestualmente sono state recepite alcune pronunce della Corte costituzionale.
Si tratta per esempio, di quella sull’obbligo di corrispondere l’indennità di maternità anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice (modificato l’articolo 24 Tu) o quella in materia di parto fortemente prematuro. Quest’ultima ha comportato la modifica dell’articolo 16 del Testo unico che contempla l’ipotesi che il periodo del congedo obbligatorio superi la durata complessiva di 5 mesi.
Il nuovo decreto, al fine di rendere più omogenea la disciplina indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, estende il congedo di paternità anche al caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma (articolo 28 del Testo unico modificato) nonché alle ipotesi in cui entrambi i genitori siano lavoratori autonomi (articolo 66 Tu modificato) o liberi professionisti (articolo 70 Tu modificato).
Preme menzionare che le novità più rilevanti sono quelle che riguardano il “congedo parentale” (articoli dal 32 al 36 del Testo unico), il cui periodo di fruibilità è esteso fino al dodicesimo anno di età del bambino (contro i precedenti otto anni) con indennizzo al 30% fino al sesto anno (elevato all’ottavo in caso di redditi molto bassi).
Orbene, attraverso il nuovo comma 1 ter dell’articolo 32 del Testo unico viene introdotta la disciplina legale dell’utilizzo a ore del congedo, da applicarsi in funzione suppletiva dei contratti collettivi che non hanno regolamentato questa modalità.
Infine, va precisato che la fruizione ad ore debba essere pari alla metà dell’orario giornaliero “contrattuale” del mese precedente l’inizio del congedo, peraltro, le nuove regole stabiliscono che l’utilizzo ad ore sia incompatibile con l’uso nella stessa giornata di altri permessi previsti dallo stesso decreto legislativo (per esempio, l’allattamento) e che il periodo di preavviso con cui richiederlo al datore di lavoro debba essere di almeno due giorni.