In un procedimento di separazione si sono discussi i criteri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento per la moglie.
La Cassazione, con l’ordinanza 15272 del 21 luglio 2015, ha ribadito che “per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche”.
Con riferimento al valore economico dell’assegnazione della casa coniugale, la Corte ha sottolineato che se è vero che non può assegnarsi la casa coniugale al coniuge, ove manchino figli minori ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente, è anche vero che “nel quantificare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente. Ma l’ammontare dell’assegno, al riguardo, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di locazione di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta ancorché decorosa”.