UNIONI CIVILI E DDL CIRINNÀ: ANCHE I LEGALI POTRANNO REGISTRARE I CONTRATTI DI CONVIVENZA!

Anche il nostro paese avrà dunque le unioni civili sebbene l’attuale versione sia stata modificata rispetto alla versione originaria, che stralcia innanzitutto la stepchild adoption e l’obbligo di fedeltà. Il ddl Cirinnà è diviso in 2 parti: una 1^ parte introduce l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale mentre la 2^ parte stabilisce una disciplina della convivenza di fatto omosessuale ed eterosessuale. Le parti dell’unione civile devono rispettare una serie di diritti e doveri propri del matrimonio disciplinato dall’articolo 29 e seguenti della Costituzione.
Il maxiemendamento prevede inoltre che l’unione civile avvenga di fronte ad un ufficiale di stato che provvede a registrala nell’archivio dello stato civile e alla presenza di 2 testimoni.
Un’altra importante novità riguarda gli avvocati: essi insieme ai notai potranno stipulare e registrare i contratti di convivenza, nel quale sono regolati tutti i rapporti patrimoniali delle parti, relativi alla loro vita in comune.
A prevederlo sono i commi 50 e 51 del maxiemendamento, che stabiliscono inoltre che tale contratto, è redatto, a pena di nullità, con scrittura privata o atto pubblico con sottoscrizione autenticata da un avvocato nel 1^ caso o da un notaio nel 2^ caso.
Quindi, alla fine, l’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Forense è stato accolto, quest’ultima, infatti, ritiene che l’affidamento ai professionisti forensi di tali tipi di funzioni contribuisce a rafforzare il loro ruolo istituzionale poiché essi garantiranno i valori affettivi di tutte le persone. L’avvocato ha le competenze necessarie per accompagnare le coppie verso tutte la stipula di un contratto di convivenza. Il ddl Cirinnà inoltre prevede che l’avvocato o il notaio dopo la sottoscrizione dovrà trasmettere l’atto di convivenza al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Quali aspetti regola nello specifico il contratto di convivenza?
Occorre ricordare che i soggetti conviventi sono sempre liberi di scegliere se stipulare o meno un contratto di convivenza, che quindi non costituisce un obbligo. Il contenuto del contratto può indicare i rispettivi obblighi e diritti delle parti conviventi come, ad esempio, le modalità di collaborazione ai bisogni economici e sociali della convivenza, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa.
Rimane comunque l’obbligo reciproco all’assistenza morale, alla coabitazione, agli alimenti, alla successione e alla reversibilità. Le parti possono scegliere anche il regime patrimoniale, optando per la comunione dei beni o la separazione dei beni. Il contratto di convivenza disciplinerà anche cosa succede nel caso di rottura della convivenza.
Il ddl Cirinnà comunque non prevede l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, ma solo quello degli alimenti nel caso di necessità economica dell’altro partner. Altra importante novità riguarda lo scioglimento dell’unione civile che avrà luogo con una sorta di divorzio immediato, che non contempla più il periodo della separazione e può avvenire anche per volontà di uno solo dei 2 conviventi.